Art. 8.
(Sospensione o revoca dell'iscrizione nell'Albo degli imam).

      1. Nel caso in cui chi è iscritto nell'Albo sia imputato per un delitto non colposo, punibile con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, il prefetto della provincia in cui è stato commesso il reato chiede al Ministro dell'interno di sospendere l'iscrizione nell'Albo.
      2. Nei casi in cui il comportamento di chi è iscritto nell'Albo costituisca minaccia

 

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per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, tenuto anche conto di eventuali procedimenti penali in corso, il prefetto competente chiede al Ministro dell'interno di revocare l'iscrizione nell'Albo.
      3. La revoca dell'iscrizione comporta l'impossibilità definitiva di presentare nuova richiesta di iscrizione nell'Albo.